Lo Statuto

Statuto dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA VIOLA

 

Articolo I: Costituzione

Sezione 1: Costituzione e nome

E’ costituita la “Associazione Italiana della Viola” (da qui in avanti chiamata “Associazione”). Tale Associazione è una libera associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro a norma del Titolo I cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto. L’Associazione è indipendente, e allo stesso tempo funge da filiale della Viola International Society.

Sezione 2: Sede legale

La sede legale è in Piazza Piattellina 5, 50124 – Firenze (ITALIA); l’Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover cambiare il presente Statuto ed eleggere altre sedi secondarie di rappresentanza per facilitare i contatti con l’intero territorio nazionale.

Articolo II: Scopo

lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere la ricerca sulla viola, l’ampliamento del suo repertorio e le esecuzioni violistiche. Questo obiettivo sarà perseguito attraverso progetti e manifestazioni relativi a:

  • la viola ed il suo repertorio;
  • lo studio e lo sviluppo di tecniche esecutive specifiche della viola;
  • lo sviluppo della pedagogia della viola;
  • l’ampliamento delle conoscenze, lo scambio ed i contatti fra violisti;
  • l’aggiornamento delle conoscenze in ogni campo che possa aiutare a raggiungere gli obiettivi sopra menzionati;
  • favorire i giovani talenti e dar loro supporto;
  • diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
  • allargare gli orizzonti didattici di educatori ed insegnanti anche attraverso corsi di aggiornamento.

A tal fine vengono promossi:

  • l’organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni-concerto tesi ad ampliare le conoscenze relative alla viola, alla sua storia, al suo repertorio e alla didattica della viola;
  • la raccolta e catalogazione di letteratura per viola e la commissione di nuovo repertorio a beneficio dei soci e al servizio della ricerca musicologica;
    • pubblicazioni, registrazioni, videoregistrazioni, ecc…;
    • il mantenimento di relazioni internazionali sotto l’egida della Società Internazionale della Viola;
    • la divulgazione di informazioni sull’attività dell’Associazione e di notizie relative agli scopi dell’Associazione attraverso il “Bollettino AIV” (a cadenza almeno annuale) e la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Articolo III: Soci

Sezione 1. Qualsiasi individuo o Ente che condivida gli scopi dell’Associazione e sia interessato a promuoverli può divenirne Socio.

Sezione 2. L’Associazione si compone di Soci Fondatori, Soci Ordinari e Membri Onorari. Nel caso di un Ente associato, esso è rappresentato dal suo Presidente o rappresentante legale; qualsiasi Ente associato osserva le stesse regole ed ha gli stessi diritti dei Soci individuali.

A. I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione e ne fanno parte di diritto. Essi possono essere eletti nel Consiglio Direttivo dell’Associazione e sono tenuti al pagamento della quota intera di iscrizione all’Associazione. I soci fondatori eleggono al loro interno i sette membri del primo Consiglio Direttivo dell’Associazione che rimane in carica per i primi tre anni.

B. I Soci Ordinari sono coloro che aderiscono all’Associazione e sono interessati a perseguirne gli scopi come stabilito all’articolo II. Essi possono essere ammessi a ricoprire cariche (sia elettive che non) nell’Associazione e sono tenuti a pagare la quota di iscrizione.

C. I Membri Onorari sono eminenti violisti di fama internazionale e personalità di spicco della cultura italiana anche non italiani (purché abbiano portato contributi significativi alla vita culturale del nostro paese), che l’Associazione desidera onorare. I Membri Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa. I Membri Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi anche su proposta dei singoli soci. Essi non possono ricoprire cariche nell’Associazione, né prendere parte alle votazioni. Il Membro Onorario che voglia avere la possibilità di ricoprire cariche nell’Associazione, può scegliere di iscriversi come Socio Ordinario.

D. Qualora un Socio ordinario voglia sostenere economicamente l’attività dell’Associazione, è libero di farlo donando alla stessa una quota libera e priva di vincoli minimi. Il Socio diventa così un Socio Sostenitore verrà riconosciuto pubblicamente attraverso il “Bollettino AIV”. I Soci Sostenitori non hanno alcun privilegio all’interno dell’Associazione rispetto agli altri soci.

Sezione 3.

A. La quota annuale è fissata dal Consiglio Direttivo e deve essere pagata all’inizio dell’anno solare. Ogni membro che non paghi la sua quota può essere sospeso dalla partecipazione all’Associazione. Per l’anno 2013 la quota di iscrizione all’Associazione è stabilita pari a €30,00.

B. Pagamento delle quote: le quote sono pagabili entro il mese di gennaio o al momento della presentazione di domanda di adesione e assicurano il ricevimento di tutti i numeri del “Bollettino AIV” per l’anno solare in corso nonché la partecipazione agevolata a tutte le manifestazioni dell’Associazione. Le quote dei nuovi membri sono applicate all’anno solare in corso; i nuovi membri che aderiscono dopo il 1° di ottobre possono chiedere che la loro appartenenza all’Associazione inizi l’anno successivo. Dopo il 1° aprile, i membri regolarmente iscritti nell’anno solare precedente che non hanno ancora pagato la quota d’iscrizione per l’anno solare corrente, perdono il diritto di ricevere il “Bollettino AIV”. i Soci ancora insolventi alla fine dell’anno solare decadono. Dopo essere stata rimossa dalla lista dei Soci, una persona può iscriversi nuovamente all’Associazione senza penalità.

Sezione 4:

Per essere ammessi all’Associazione è necessario presentare domanda di iscrizione, completa della ricevuta dell’effettuato pagamento della quota annuale. Ogni Socio deve conoscere e condividere il presente Statuto.

Articolo IV: Membri del Consiglio Direttivo

Sez. 1. I membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione sono sette in tutto.

  1. Presidente
  2. Vicepresidente
  3. Segretario
  4. Tesoriere
  5. due Coordinatori regionali
  6. Coordinatore per l’estero

A. Il Presidente resta in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Nelle votazioni, in caso di parità ha la prerogativa del doppio voto. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Gli assegni di importo superiore a €500,00 vengono firmati dal Presidente e controfirmati dal Tesoriere. Il Presidente può conferire ai Soci procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare il Vicepresidente ad assolvere le sue funzioni.

B. Il Vicepresidente, durante l’assenza o l’impossibilità ad operare del Presidente, esercita tutte le funzioni di quest’ultimo, ne ha le competenze ed è soggetto a tutti i diritti e doveri del Presidente. Tali funzioni vengono esercitate in pieno accordo col Presidente, e dietro sua delega. Nel caso in cui l’ufficio del Presidente diventi vacante prima della conclusione del suo mandato, il Vicepresidente assume il ruolo di Presidente. Il Vicepresidente può avere altresì altri compiti e responsabilità assegnategli di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

C. Il Segretario si occupa della corrispondenza, esegue tutte le funzioni interenti all’ufficio e redige i verbali delle riunioni dei Soci e del Consiglio Direttivo. Inoltre si occupa delle donazioni e utilizzazioni di libri, dischi, supporti elettronici e documenti dell’Associazione come indicato dal Consiglio Direttivo. E’ altresì responsabile di mantenere il collegamento tra gli organi dell’Associazione e con le altre Associazioni o Società affiliate. Il Segretario, infine, è l’organizzatore-amministratore di elezioni e ballottaggi.

D. Il Tesoriere ha in cura la custodia di tutti i fondi (ed eventuali titoli e beni) dell’Associazione e li deposita a nome della Associazione nella banca o società fiduciaria selezionata dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere mantiene la contabilità dell’Associazione, riscuote le quote di iscrizione, le donazioni e i proventi dell’Associazione, firma tutti gli assegni, i documenti contabili e gli ordini di pagamento, ed effettua i pagamenti quando, come e se autorizzato a farlo dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere deve inoltre presentare un accurato resoconto di tutte le operazioni finanziarie e transazioni, e della situazione finanziaria corrente dell’Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo dietro loro richiesta. Il Tesoriere prepara il bilancio annuale dell’Associazione per l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo e dispone dei fondi solo come previsto dal bilancio o come altrimenti autorizzato dal Consiglio Direttivo. Gli assegni di importo superiore a €500,00 vengono firmati dal Presidente e controfirmati dal Tesoriere.

E. I due Coordinatori regionali hanno la funzione di mantenere i contatti per l’Associazione nel loro territorio di competenza. I loro compiti vengono definiti dal Consiglio Direttivo.

F. Il Coordinatore per l’Estero è un/una violista italiano/a residente ed operante all’estero. La sua funzione è quella di mantenere i contatti per l’’Associazione nei paesi stranieri. I suoi compiti vengono definiti del Consiglio Direttivo.

G. E’ prevista la possibilità di un Presidente Onorario nominato dall’Assemblea dei Soci o dall’Assemblea Costitutiva all’unanimità. Questi sarà un violista di chiara fama, che rimarrà in carica a vita e che parteciperà al Consiglio Direttivo con voto risolvente in caso di parità.

H. Gli Ex-Presidenti possono partecipare in veste consultiva a tute le riunioni del Consiglio Direttivo e possono svolgere le funzioni che vengano loro eventualmente assegnate.

Sezione 2. Norme per il Consiglio Direttivo.

A. I Membri del Consiglio Direttivo hanno un mandato di quattro anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi. Qualsiasi carica resasi vacante in corso di mandato all’interno del Consiglio Direttivo, eccetto quella del Presidente, viene conferita al primo dei non eletti tra i soci purché in regola con le quote annuali, fino alla conclusione del mandato. Qualora il primo dei non eletti non fosse disponibile, tale carica viene conferita dal Consiglio Direttivo ad un Socio in regola con le quote annuali, sempre fino alla conclusione del mandato.

Articolo V: Pubblicazioni

Le pubblicazioni ufficiali della Associazione sono il “Bollettino AIV”, il sito web ed altre eventuali pubblicazioni promosse dal Consiglio Direttivo.

Sezione 1.

Il Bollettino AIV è pubblicato a cadenza almeno annuale.

Sezione 2. Pubblicità.

Gli spazi pubblicitari sono venduti in primo luogo per contribuire alla copertura dei costi di produzione del Bollettino AIV e del sito web, e quando possibile per finanziare attività di cui all’Articolo II. Gli annunci pubblicitari proposti possono essere accettati o respinti a discrezione del curatore delle pubblicazioni, dietro approvazione del Presidente. Le tariffe applicate per la pubblicità sono proposte dal curatore delle pubblicazioni e approvate dal Consiglio Direttivo. Le tariffe applicate alla pubblicità sono pubblicate nel Bollettino AIV e sul sito web. I Soci possono pubblicare gratuitamente brevi annunci di solo testo verbale.

Sezione 3.

Il curatore del Bollettino AIV è nominato dal Consiglio Direttivo.

Articolo VI: Convocazione dell’Assemblea dei Soci

Sezione 1.

A. L’Assemblea dei Soci è convocata annualmente dal Consiglio Direttivo. La convocazione con ordine del giorno viene comunicata dal Consiglio almeno un mese prima del giorno dell’Assemblea.

B. L’Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione qualora il numero dei Soci presenti raggiunga almeno il 50% + 1 ed in seconda convocazione, dopo almeno trenta minuti dalla prima convocazione, con qualunque numero di Soci presenti.

C. Un’Assemblea straordinaria può inoltre essere convocata nel corso dell’anno solare qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. L’avviso di convocazione, con l’ordine del giorno, dovrà essere diramato almeno 15 giorni prima del giorno dell’Assemblea.

Sezione 2.

L’Assemblea ordinaria dei Soci si occupa dei seguenti argomenti che vengono preventivamente indicati nell’ordine del giorno: (a) relazione finanziaria; (b) relazione del Consiglio Direttivo, (c) eventuali proposte di qualsiasi Socio, specificare per iscritto, che siano pervenute al Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea.

A. Prima dell’Assemblea dei Soci il Consiglio Direttivo presenta una relazione annuale ai Soci con le seguenti informazioni:

– Attivi e passivi.

– Entrate e uscite dell’Associazione durante l’anno immediatamente precedente alla data della relazione: sia quelle generali che quelle specifiche per progetti speciali.

– Numero di Soci, con una relazione sull’aumento o la diminuzione del loro numero durante l’anno immediatamente precedente alla data della relazione.

Sezione 3. La relazione annuale deve essere verificata dal Presidente e dal Tesoriere e depositata insieme ai registri dell’Associazione. Un riassunto della relazione annuale viene trascritto nel verbale della riunione.

Sezione 4. Assemblee straordinarie dei Soci possono essere indette dal Consiglio Direttivo dietro richiesta scritta (con specifica dell’ordine del giorno) del 35% (arrotondato alla cifra superiore) dei membri dell’Associazione.

Articolo VII: Rimborsi per i Soci e per i membri del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo non sono retribuiti per la loro attività. L’Associazione è tuttavia autorizzata a corrispondere rimborsi per spese sostenute nell’adempimento delle funzioni relative ai ruoli associativi, quando preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo VIII: Modifiche

Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal 35% dei soci (arrotondato alla cifra superiore) dei Soci. Gli emendamenti così proposti vengono resi noti ai Soci mediante il Bollettino AIV dell’Associazione o con altri mezzi. L’emendamento è accettato se ottiene i voti favorevoli di almeno i 2/3 (arrotondato alla cifra superiore) dei soci. I voti potranno essere espressi per posta o elettronicamente su schede appositamente inviate ai Soci.

Articolo IX: Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni rimanenti vengono devoluti dal Consiglio Direttivo ad uno o più organismi che svolgano attività sostanzialmente simili a quelle dell’Associazione.

Articolo X: Regolamenti Interni

Per quanto non previsto dal presente Statuto, ce ne fosse la necessità, potranno essere redatti dei regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell’Assemblea generale dei Soci.

Articolo XI: Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

AIV-STATUTO DEF

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